
Il gestore di una rete sociale in linea, non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale riguardante tutti i suoi utenti per prevenire l'uso illecito di opere musicali e audiovisive. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea in una sentenza che ha opposto la Sabam, società belga di gestione dei diritti d'autore e la Netlog NV, che gestisce una piattaforma di rete sociale. Secondo Sabam, la rete sociale di Netlog consente agli utenti di utilizzare, tramite il loro profilo, opere musicali ed audiovisive protette dal copyright, mettendo le stesse a disposizione del pubblico consentendo l'accesso ad altri utenti della Rete, il tutto senza la necessaria autorizzazione della Sabam e senza che la Netlog versi alcun compenso. La società di gestione dei diritti d'autore, il 23 giugno 2009, ha quindi citato in giudizio, al Tribunale di Bruxelles, Netlog. La contesa è continuata protraendosi sino ad oggi, arrivando davanti alla Corte UE. Quest'ultima ha convenuto che, se venisse accolta l'azione di Sabam ciò equivarrebbe a imporre alla Netlog un obbligo generale di sorveglianza, vietato dalla direttiva sul commercio elettronico. Da qui la decisione di bloccare i filtri per l'upload di materiale protetto da copyright.
La sentenza emanata ha un'importanza fondamentale per lo sviluppo del mercato digitale europeo, fornendo agli operatori Internet un quadro giuridico certo ogni qualvolta il loro business vada a interferire con diritti di proprietà intellettuale e riconoscendo agli utenti il diritto di scambiare informazioni senza alcun controllo preventivo e nel rispetto della privacy.
Il decreto, inoltre, potrebbe addirittura rimettere in discussione argomenti correlati e iniziative giudiziarie nell'ambito, come ad esempio i casi dei famosi "cyberlocker" quali Megaupload, Filesonic e Rapidshare.